Se l’aeroporto viene bloccato per sciopero o maltempo, la Compagnia Aerea è tenuta a rimborsare il costo del biglietto entro 7 giorni, o, in alternativa, proporre l’imbarco su un volo successivo o in altra data.
Il costo del biglietto va rimborsato anche nel caso in cui il ritardo del volo superi le 5 ore di attesa rispetto all’orario previsto di partenza.
Se per poter partire ci si trova costretti ad accettare un posto in classe inferiore a quella prenotata, si ha diritto al rimborso di una percentuale del biglietto, mentre se sul volo alternativo si viene collocati in una classe superiore, nessun sovraprezzo sarà dovuto.
Tuttavia, circostanze eccezionali possono comportare la cancellazione o il ritardo all’arrivo alla destinazione finale.
Esempi di eventi considerati eccezionali sono: decisioni relative alla gestione del traffico aereo, instabilità politica, condizioni meteorologiche avverse e rischi per la sicurezza.
In questi casi, che devono essere specificati, la compagnia aerea non è tenuta a pagare un risarcimento, ma è tenuta a dimostrare che la cancellazione del volo o il ritardo all’arrivo sono dovuti a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso.
Il risarcimento non è dovuto anche nel caso in cui il volo sia operato da Compagnie aeree non comunitarie con partenza da un paese non comunitario e arrivo in un aeroporto UE.
I nostri uffici di via G.B. Odierna 462 a Ragusa, sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Avv. Carmela Nobile
cell. 334-352869
ragusa@udicon.org

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