Postato in data 12 Dicembre 2017 Da In Legalità-2

IL TAR CATANIA RIGETTA LA RICHIESTA DI SOSPENSIONE DEL PROVVEDIMENTO DEL COMUNE DI SOPPRESSIONE DEL SERVIZIO DELLE ATTIVITÀ INTEGRATIVE

 

Il TAR Catania, con l’ordinanza n. 851/2017, pubblicata il 7 dicembre scorso, ha rigettato la richiesta di sospensione del provvedimento del Comune di Ragusa che aveva soppresso il servizio inerente le attività integrative e di doposcuola presso le scuole dell’obbligo statali a decorrere dal prossimo anno scolastico 2017/2018 e del provvedimento con il quale è stato modificato il profilo professionale delle ricorrenti.

Il ricorso, con contestuale domanda cautelare, era stato proposto da quattro dipendenti del Comune di Ragusa, in precedenza utilizzate come insegnanti adibite ad attività di doposcuola ed attività integrative, contro i succitati provvedimenti del Comune di Ragusa, difeso dall’avvocato dell’Ente Sergio Boncoraglio.

Il TAR non ha ravvisato profili di pregiudizio grave ed irreparabile nei confronti delle ricorrenti, atteso che il Comune ha disposto il mutamento del profilo professionale, con conseguente mantenimento del posto di lavoro.

 

La Redazione

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