L’U.DI.CON. affronta questa tematica alla luce della nuova normativa sull’indicazione in etichetta della materia prima utilizzata per la produzione del latte vaccino, ovicaprino, bufalino e di altra origine animale, e dei prodotti lattiero-caseari, introdotta dal decreto ministeriale del 09/12/2016 ed entrata in vigore il 19/04/2017.
Si tratta di un decreto emanato in conseguenza del Regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, per difendere il Made in Italy dei prodotti lattiero-caseari.
L’iniziativa, portata avanti anche dalla Francia, mira da un lato alla tutela dei consumatori che chiedono di essere informati, dall’altro vuole tutelare gli interessi economici dell’intera filiera lattiero-casearia, dal momento che il nostro paese, insieme a Francia e Germania, è tra i primi produttori agricoli europei.
L’obbligo di indicare l’origine in etichetta certifica l’identità di oltre 400 diversi tipi di formaggi tradizionali censiti a livello regionale territoriale, realizzati secondo regole tramandate da generazioni.
Per orientarsi nella scelta per l’acquisto dei prodotti lattiero-caseari, oggi è possibile trovare sulle etichette delle confezioni l’indicazione di:
Paese di mungitura: nome del paese nel quale è stato munto il latte;
Paese di condizionamento: nome della nazione nella quale il latte è stato condizionato;
Paese di trasformazione: nome della nazione nella quale il latte è stato trasformato.
Qualora il latte sia stato munto, condizionato e trasformato nello stesso Paese, in etichetta troveremo un’unica indicazione:
Origine del latte: nome del paese.
Se invece tali operazioni vengono eseguite in più paesi appartenenti all’Unione Europea, troveremo l’indicazione seguente:
Miscela di latte di Paesi UE (riferito alla mungitura);
Latte condizionato in Paesi UE (riferito al condizionamento),
Latte trasformato in Paesi UE (riferito alla trasformazione).
Se le operazioni avvengono al di fuori dell’Unione europea, si indicherà ‘Paesi non UE’
È altresì previsto che le norme sull’origine della materia prima non si applichino ai prodotti legittimamente fabbricati o commercializzati in altri Stati membri dell’UE o in Paesi extra UE: poiché, ad esempio, in Germania e in Austria non vige un obbligo di etichettatura come quello disposto in Italia, il latte e gli alimenti lattiero-caseari prodotti e/o commercializzati in questi Paesi possono essere anche immessi sul mercato italiano, senza l’indicazione del Paese di mungitura né del Paese di condizionamento o trasformazione.
Rimangono esclusi dall’ambito di applicazione di tale decreto i prodotti DOP e IGP, i prodotti biologici, e il latte fresco già tracciato.
Probabilmente tutto ciò non è ancora sufficiente per salvaguardarci dalla contraffazione dei prodotti Made in Italy, ma conoscere l’origine dei prodotti che acquistiamo ci rende più consapevoli, motivo per cui è importante anche sapere leggere bene le etichette dei prodotti, non solo per il nostro benessere, ma anche per tutelare il patrimonio e l’economia italiane.
Per chiarimenti ulteriori scriveteci a ragusa@udicon.org
Avv.Carmela Nobile
Responsabile Zonale
U.DI.CON