Postato in data 9 Novembre 2017 Da In News

NON C’E’ STATO COMPORTAMENTO ANTISINDACALE DEL DR. FICARRA NELLA RECENTE GESTIONE DELL’ASP DI AGRIGENTO

IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO SEZIONE GIUDICE DEL LAVORO RIGETTA IL RICORSO DEL SINDACATO CIMO DI AGRIGENTO

Ragusa, 9 novembre 2017 – Con provvedimento n. 16286/2017 del 6 novembre 2017 il Giudice del lavoro –Tribunale di Agrigento – ha rigettato il ricorso avanzato dal sindacato CIMO – Coordinamento Italiano Medici Ospedalieri – di Agrigento con il quale si chiedeva di condannare per comportamento antisindacale, ex art. 28 Legge n. 300/1970 –Statuto dei Lavoratori -, l’Azienda Sanitaria di Agrigento, all’epoca diretta dal dr. Salvatore Lucio Ficarra.

In particolare la parte ricorrente eccepiva la violazione dell’art. 22 dello Statuto dei Lavoratori il quale prescrive che, in caso di trasferimento dalla sede di lavoro, è necessario il preventivo nulla osta dell’organizzazione sindacale nei confronti di un dirigente della stessa.

Il Giudice ha, invece, ritenuto, nel caso specifico, che non è applicabile la norma citata dando ragione all’Azienda e condannando la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell’Asp di Agrigento.

Si chiude una vicenda nata a seguito della decisione assunta dalla Direzione che contestava, tra l’altro, alla dr.ssa R.V. che l’autoproclamarsi e firmarsi indebitamente RLS AZIENDALE, ossia Responsabile Sicurezza dei Lavoratori, forse nell’intento di ottenere ingiustificati vantaggi, costituisca elemento di probabile rilevanza penale.
La sentenza, quindi, fa chiarezza sul fatto che il comportamento del dr. Ficarra è stato legittimo.

g.m.

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