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Postato in data 24 Marzo 2016 Da In Diritti, News

LA NOTIFICA DEGLI ATTI TRIBUTARI EFFETTUATA DALLE POSTE PRIVATE

La cartella esattoriale è un “titolo esecutivo” che, al pari di una cambiale impagata o di una sentenza divenuta definitiva, dà la possibilità all’agente della riscossione, in caso di mancato pagamento, di agire e di rifarsi sui beni del debitore con provvedimenti come il fermo amministrativo, l’ipoteca della casa o addirittura il pignoramento della stessa con successiva vendita coatta. Pertanto, ricevere una cartella esattoriale non è mai cosa da niente, per il predetto valore giuridico e coattivo della stessa.

È quindi nostro diritto (e dovere) capire questo documento, verificare cosa ci viene richiesto, ma soprattutto dotarsi degli strumenti per poter decidere il “cosa fare”, compreso il contestare la stessa quando la pretesa è ingiusta o illegittima.

Preliminarmente, occorre precisare che la procedura di riscossione attivata con la cartella può riguardare tutte le entrate dello Stato e degli enti pubblici, previdenziali e locali, nonché‚ le sanzioni amministrative in generale (come per esempio le multe per infrazioni al codice della strada) non pagate alla loro naturale scadenza.

La cartella di pagamento, indicante la posizione debitoria del contribuente nei confronti dell’erario o degli altri creditori, deve essere comunicata formalmente al debitore tramite la notifica, eseguita a mezzo degli ufficiali della riscossione o da altri soggetti incaricati dal concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale se vi sono apposite convenzioni con i Comuni, oppure tramite il servizio postale, in busta spedita per raccomandata a/r.

Normalmente, la notifica avviene presso il domicilio fiscale del cittadino/debitore (casa di abitazione, ufficio, azienda) e viene certificata con la cosiddetta relata di notifica, ovvero la dichiarazione con cui il messo notificatore attesta la data, l’ora e luogo di consegna dell’atto nelle mani del destinatario o di soggetti terzi autorizzati e identificati, nonché le ricerche effettuate e le motivazioni dell’eventuale mancata consegna.

Tuttavia, non di rado accade che i Comuni affidino la notifica degli atti di loro competenza a società private.
A tal proposito occorre precisare che gli avvisi di sanzioni amministrative nonché‚ gli avvisi di accertamento che riguardano tributi comunali, in quanto atti di natura amministrativa devono essere portati a conoscenza del destinatario nel rispetto della normativa vigente.

Conseguentemente, l’amministrazione che voglia procedere alla notifica attraverso il servizio postale deve rispettare le norme previste dalla legge n. 890/1982 e successive modificazioni e/o integrazioni.

La predetta normativa, infatti, disciplina la notificazione degli atti a mezzo posta e attribuisce esclusivamente all’amministrazione postale tutte le fasi della notificazione, quindi, dall’accettazione del plico sino alla successiva consegna al mittente della ricevuta di ritorno della raccomandata che deve essere munita del timbro postale recante la data di consegna del plico, per conferire certezza all’esito del procedimento di notificazione.
Inoltre, il legislatore ha individuato Poste Italiane S.p.A. come fornitore universale dei servizi postali (art. 23 D.lgs 261/99), mentre al novellato art. 4 del D.Lgs n.261/99 riserva la notificazione degli atti amministrativi e giudiziari a tale fornitore.

Infatti, le poste private, pur essendo autorizzate all’invio di plichi con raccomandate, non possono certificare la data di spedizione dell’atto tributario, quindi il contribuente potrebbe correre il rischio di presentare l’eventuale ricorso con ritardo.

Pertanto, nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata notificata attraverso il servizio postale privato, con la proposizione del ricorso tributario, dovrà essere sollevata l’eccezione di nullità della notificazione non sanabile ex art. 156 c.p.c., poiché‚ giuridicamente inesistente.

Avv. Ivana Buffa

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