Postato in data 7 Giugno 2017 Da In Al servizio del cittadino

IVA SU BOLLETTE: VEDIAMOCI CHIARO!

Sono sempre più numerose le segnalazioni concernenti il fenomeno della “doppia tassazione” nelle bollette energetiche……e non solo in quelle.Al fine di aiutare i consumatori nell’individuazione del problema, l’U.Di.Con. precisa quanto segue:

nel momento in cui l’energia viene venduta, essa viene gravata dall’IVA, la quale, come è noto, si configura come aumento percentuale del prezzo del bene.

Ma in realtà, il prezzo del bene, sul quale viene calcolata l’IVA, potrebbe essere già gravato da altri oneri, ad esempio l’accisa, che rappresenta una particolare imposta gravante su determinate categorie di beni (carburanti, tabacchi, alcolici,ecc).

il problema della “doppia tassazione nasce proprio in quel momento, quando viene calcolata l’IVA su un’altra imposta.

Ed infatti, calcolando l’IVA non solo sul costo dell’energia, ma anche sull’accisa, si ha l’effetto paradossale di calcolare una tassa (IVA) sulla base di un’altra tassa (ACCISA), con conseguenze tangibili per le tasche del consumatore.

La quota IVA che risulta calcolata sull’accisa o su altra imposta è illegittima. Tale illegittimità è stata dichiarata dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3671/97; purtroppo, tale pronuncia risulta ignorata da molti Gestori, i quali insistono nella delineata prassi, e ciò nonostante la sentenza abbia avuto un ulteriore conferma da altro caso giudiziario recente (G. di Pace di Venezia, D.I. del 07/07/2015, non opposto).

Fugato ogni dubbio sulla illegittimità di tale tassazione, l’U.Di.Con. raccomanda i Consumatori di operare una scrupolosa analisi delle bollette onde verificare l’effettiva doppia tassazione prima di intraprendere ogni relativa azione per il rimborso.

La Responsabile Zonale U.Di.Con.

                                                                                      Carmela Nobile

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