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Postato in data 10 Maggio 2017 Da In Al servizio del cittadino

LEGITTIMA DIFESA, COSA CAMBIA REALMENTE?

Con 225 voti favorevoli, 166 contrari e 11 astenuti, la Camera ha approvato la nuova legge sulla legittima difesa che ora passa al Senato.Il provvedimento ha suscitato non poche polemiche, scatenando rabbia tra numerosi esponenti politici e ironia pungente sui social.

L’evento, per così dire “mediatico”, che ha investito la vicenda non ha di certo lasciato indifferente l’U.di.Con, la quale interviene sul punto, al fine di fare una breve disamina del concetto di legittima difesa, senza la presunzione di dare giudizi che lasciamo vengano dati da chi  del “giudicare” ne ha facoltà professionale.

Dunque, cosa prevede il nuovo testo della legge?

La prima novità riguarda le situazioni che vengono considerate “legittima difesa”. È stata introdotta una modifica al secondo comma dell’art. 52 c.p., in base alla quale si considera legittima difesa la reazione a un’aggressione commessa in tempo di notte, ovvero la reazione a seguito dell’introduzione in casa, in negozio o in ufficio, con violenza alle persone o alle cose, ovvero con minaccia o con inganno; la seconda novità precisa l’ambito di applicazione della fattispecie dell’eccesso di legittima difesa: all’interno dell’art. 59 c.p. è inserita la seguente previsione: “la colpa dell’agente è sempre esclusa quando l’errore è conseguenza del grave turbamento psichico causato dalla persona contro la quale è diretta la reazione in situazioni comportanti un pericolo attuale per la vita, per l’integrità fisica, per la libertà personale o sessuale”; l’ultima novità riguarda la previsione dell’assistenza legale a carico dello Stato: quando sia dichiarata la non punibilità per legittima difesa, le spese processuali e i compensi degli avvocati saranno a carico dello Stato.

Sicuramente i fattori che definiscono le posizioni scriminanti sono maggiori e non certo limitabili alla possibilità di reazione all’aggressione solo di notte come, invece, indica il testo della legge. Secondo un nostro sommesso parere, il problema della norma sta nella parola “ovvero” che divide i casi di aggressione limitando nelle ore del buio la difesa legittima.

Tuttavia, corre l’obbligo di ricordare ai nostri lettori che la legittima difesa, è una sorta di “autotutela” che l’ordinamento giuridico italiano consente nel caso in cui insorga un pericolo imminente (per sé o per altri), e non un mezzo di vendetta. La difesa deve essere proporzionata all’offesa che deve essere ingiusta. Non si può parlare di legittima difesa se l’aggressore sia già fuggito o abbia già desistito.

Alla luce dei recenti casi di cronaca in cui molto spesso onesti cittadini rimangono imbrigliati nella farraginosa macchina della giustizia penale, il punto è nel trovare il bilanciamento fra aggressione e tipo di reazione nonché nell’indicare la casistica in cui è lecita.

Avv. Carmela Nobile

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