bollette elettriche

Postato in data 2 Gennaio 2016 Da In Diritti, Soldi

BOLLETTE ESAGERATE

Numerosi gli utenti che si vedono recapitare fatture di gas e luce a dir poco esorbitanti, per conguagli risalenti a molti anni addietro e per importi risultanti essere abnormi ictu oculi per qualunque utente.

Molto spesso, l’effettiva causa di un presunto anomalo volume di consumo non è da addebitare all’utilizzo dell’utenza in maniera spropositata, bensì all’inefficienza del fornitore o del distributore, che, per anni,  ha omesso di effettuare le letture periodiche del contatore, oppure non ha emesso fatture periodiche per presunti problemi tecnici, con la conseguente impossibilità per l’utente di risalire nel corso degli anni al consumo effettivo secondo le corrette tariffe.

Tutto ciò comporta pesanti conseguenze per gli utenti che si ritrovano a dover pagare, in unica soluzione, fatture così elevate da non potervi far fronte.

A tal proposito, è importante sapere che non possono essere pretese somme relative a consumi che il fornitore avrebbe potuto e dovuto pretendere per periodi antecedenti i 5 anni precedenti l’emissione della fattura. Se quindi il fornitore omette di fatturare consumi per molti anni, perché non tiene conto delle letture del contatore o per “dimenticanza” di emissione di fatturazioni periodiche di conguaglio, non avrà diritto di credito per tali somme.

Tale affermazione trova fondamento normativo nell’articolo 2948 del codice civile, il quale prevede la prescrizione quinquennale per le somme che devono pagarsi periodicamente.

Non vi sono dubbi che le bollette relative ai consumi periodici di energia elettrica e gas rientrino tra le somme periodiche contemplate nel predetto articolo.

Inoltre,  i fornitori spesso sostengono che la prescrizione decorre da quando viene emessa la fattura di conguaglio, con ciò spostando a loro piacimento il termine da cui decorre la prescrizione e consentendo così di richiedere i conguagli anche dopo dieci o quindici anni e potenzialmente per l’eternità. Ovviamente la realtà giuridica non è questa, perché se così fosse, l’istituto della prescrizione, che il codice civile prevede come norma imperativa e inderogabile, sarebbe del tutto aggirabile da parte dell’esercente.

In realtà, secondo un ragionamento logico e sulla base dei principi generali del nostro ordinamento, si rileva in primo luogo che la prescrizione decorre da quando può essere fatto valere il diritto, ovvero da quando il fornitore può (e deve) fare la lettura dei contatori (generalmente per il tramite del distributore).

Per capire da quando decorre la prescrizione è quindi necessario individuare il giorno entro il quale il gestore, per il tramite del distributore, avrebbe dovuto effettuare la lettura del contatore.

Oltre al diritto di ricevere letture periodiche dei contatori (almeno una volta l’anno), l’utente ha anche diritto di ricevere periodicamente le fatture dei consumi.

Allorquando questo  diritto viene violato, l’utente può agire  in giudizio per il riconoscimento del proprio diritto alla lettura e fatturazione periodica dei consumi, chiedendo la rateizzazione degli importi dovuti ed anche il risarcimento dei danni subiti.  Posto che la condotta del distributore di energia violi il dovere di buona fede che deve presiedere all’esecuzione di ogni contratto, così come alla sua formazione e alla sua interpretazione e in definitiva accompagnarlo in ogni sua fase, è evidente come tale condotta causi un ingiusto danno all’utente; si tratta, quindi, di un abuso del diritto, che può e deve essere fatto valere.

Avv. Ivana Buffa

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