rimborsi sisma 90

Postato in data 24 Aprile 2016 Da In Diritti

RIMBORSI SISMA 90 – COMMA N. 665 – LEGGE DI STABILITA’ 2015

Nella risposta del 10/9/2015 del Sottosegretario all’Economia e Finanze Paola De Micheli alla interrogazione parlamentare relativa ai rimborsi per il Sisma 90 previsti dal comma 665 della Legge di Stabilità 2015, il Governo ha affermato la “non rimborsabilità delle ritenute  in favore dei lavoratori dipendenti” dei tributi versati.

La posizione del Governo che emerge dalla risposta all’interrogazione cancella gli obiettivi che la norma si proponeva: sanare le illegittime disparità che si erano determinate tra i cittadini che avevano versato per intero i tributi dovuti e quelli che avevano fruito della riduzione al 10%.

Si fa ciò limitandosi concisamente ad affermare che il Governo condivide l’interpretazione adottata al riguardo dall’Agenzia delle Entrate e la “non rimborsabilità delle ritenute in favore dei lavoratori dipendenti”.

Con riferimento alla risposta non condivisibile del Governo si può evidenziare che:

1) In virtù della “sostituzione tributaria”, nel rapporto di lavoro dipendente il datore di lavoro, soggetto “sostituto d’imposta”, è tenuto a versare direttamente all’Erario, all’atto in cui corrisponde la retribuzione al proprio dipendente, il tributo  relativo a quella retribuzione trattenendone l’importo dalla somma dovuta al dipendente.

Il rapporto di sostituzione tributaria ha una delle sue massime espressioni nel caso di rapporto di lavoro dipendente: al datore di lavoro-sostituto incombono, infatti, tutti gli obblighi concernenti l’imposta relativa alla retribuzione corrisposta al proprio dipendente, che é il percettore del reddito di lavoro dipendente e quindi il naturale soggetto passivo dell’imposta.

La sostituzione tributaria rappresenta, quindi, solo il meccanismo attraverso il quale il legislatore ha ritenuto volere disciplinare il versamento dei tributi in fattispecie particolari specificatamente indicate dalla legge tra le quali anche il rapporto di lavoro dipendente.

Tale meccanismo, tuttavia, non può modificare la natura del rapporto tributario che vede ed identifica come soggetto passivo d’imposta il dipendente sui cui redditi va effettuata la tassazione e conseguentemente la restituzione, a suo favore, nel caso in cui vi sia stata una tassazione che risulta indebita o non dovuta, come nel caso del Sisma 90 per effetto delle specifiche norme emanate.

Ciò per l’elementare considerazione che il reddito tassato per la prestazione di lavoro è per diritto di colui che lo ha prodotto (il lavoratore dipendente-sostituito).

La Corte di Cassazione, con sentenza 19 novembre 2007, n. 23886, ha ribadito il principio di diritto, già affermato in altre occasioni, secondo il quale, poiché‚ il debitore principale verso il Fisco è il percettore del reddito imponibile e non il sostituto d’imposta che effettua la ritenuta ed esegue il versamento, solo al sostituito compete il diritto al rimborso di quanto eventualmente versato in eccesso.

Il principio affermato dalla Corte si presta senz’altro a trovare applicazione anche nei rapporti fra datore di lavoro e lavoratore, in quanto il primo assume per legge, nei confronti del secondo, la qualifica di sostituto d’imposta.

2) Con riferimento alle ritenute relative ai tributi Sisma 90 operate sui redditi di lavoro dipendente nessuna norma, in particolare nemmeno l’articolo 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002, stabilisce che esso art.9, ammettendo al condono esclusivamente i sostituti di imposta, ha inteso definire i rapporti tributari tra questi ultimi e l’Erario senza incidere minimamente sulla posizione del sostituito-lavoratore dipendente.

Si deve ritenere, invece, che il meccanismo stabilito dal citato art.9 è volto esclusivamente a permettere al sostituito-lavoratore dipendente di accedere alla sanatoria mediante il sostituto-datore di lavoro che per legge gestisce le ritenute fiscali sul reddito da lavoro dipendente che gli corrisponde. Fermo ed impregiudicato il diritto del lavoratore alla restituzione della parte eccedente il 10% non versata all’Erario dal sostituto.

Invero, ove si accogliesse la posizione del Governo si reintrodurrebbe quella disparità di trattamento tra cittadini-contribuenti costituzionalmente illegittima che la legge n.289/2002 ha inteso sanare. Si escluderebbero, infatti, arbitrariamente i lavoratori dipendenti dalla sanatoria stabilendo che solo loro, diversamente da tutti gli altri contribuenti, debbono pagare il 100% dei tributi.

Ciò anche nel caso in cui si dovesse ritenere, come fa il Governo, che tali somme attribuite ai datori di lavoro costituiscono un sostegno economico alle imprese delle province colpite dal terremoto e, pertanto, le stesse imprese non sono tenute a corrispondere ai dipendenti la quota di ritenute Irpef, pari al 90 per cento, non versata per loro conto all’Erario.

Se così fosse si dovrebbe anche prendere atto che il Governo ritiene che gli unici soggetti ad avere sofferto un disagio a causa del sisma e che quindi avessero necessità di un contributo finanziario siano state le imprese e non anche i privati persone fisiche. E quand’anche così fosse risulterebbe del tutto incongruo assicurare tale contributo con le risorse proprie di una sola categoria di cittadini, i lavoratori dipendenti, e non invece facendone carico alla collettività attingendo alla fiscalità generale. Una tale decisione sarebbe, invero, soggetta a ulteriori rilievi di legittimità costituzionale in quanto contrastante con il diritto di uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge. Attribuirebbe, infatti, solo ad alcuni soggetti, i lavoratori dipendenti, e senza plausibili motivazioni l’obbligo di sopportare l’onere di sostenere le imprese in difficoltà.

3)  L’intento che il legislatore ha inteso perseguire con il comma 665 della Legge di Stabilità 2015 non può essere interpretato alla luce di un orientamento dell’Agenzia delle Entrate espresso con riferimento a norme preesistenti dovendosi, invece, fare esclusivo riferimento  alla volontà che ha inteso perseguire l’odierno legislatore ed interrogarsi quindi, a prescindere dalla fondatezza della posizione assunta per il passato dall’Agenzia delle Entrate, se esso abbia inteso, con il citato comma 665, escludere dal rimborso i lavoratori dipendenti.

A tale riguardo non si può non evidenziare che l’odierno legislatore laddove lo ha voluto ha esplicitamente escluso, precisandolo espressamente, che i soggetti che svolgono attività d’impresa non hanno diritto al rimborso fino a verifica della circostanza che nella specie non si configuri un aiuto di Stato e ciò in osservanza della normativa europea.

Non può, quindi,  non rilevarsi che la decisione del Governo deve essere rivista e rielaborata alla luce di quella che è stata la volontà del legislatore della Legge di Stabilità, interpretandone le finalità e gli obiettivi. E’ inoltre ingiustificatamente penalizzante per gli aventi diritto, che nella disposizione normativa di cui alla Legge di Stabilità per il 2015 hanno riposto notevoli aspettative di vedere sanata l’ingiustizia derivante dal fatto che coloro che erano stati solleciti nel versare le imposte dovute e quindi si erano comportati correttamente si sono visti penalizzare rispetto a coloro che invece non avevano adempiuto ed hanno poi versato solo il 10% di quanto dovuto.

A ciò vedrebbero ora aggiungersi l’ulteriore iniquità del diniego al legittimo rimborso di una parte della propria retribuzione nonostante la norma emanata con la Legge di Stabilità.

4) La risposta all’interrogazione chiarisce altresì, come del resto disposto dallo stesso comma 665 della Legge di Stabilità, che sono esclusi dai rimborsi gli esercenti attività economiche, di imprese o di lavoro autonomo, in attesa della conclusione della procedura di indagine avviata dalla Commissione Europea per la dovuta verifica che nella specie non si configuri un aiuto di Stato.

Considerata l’ampia definizione di attività economica che la Sesta Direttiva U.E. ne d…, atteso che vi sono incluse tutte le attività di produttore, di commerciante o di prestatore di servizi, comprese in particolare quelle inerenti alle professioni liberali o assimilate, consegue che rischiano di essere escluse dal rimborso tutte le attività di natura economica comprese le libere professioni.

Se così fosse ed anche per effetto della posizione assunta dal Governo sulla non rimborsabilità delle ritenute a favore dei lavoratori dipendenti di fatto la norma di cui al comma 665 della Legge di Stabilità risulterebbe inapplicabile per mancanza dei soggetti a cui corrispondere i rimborsi sottraendo nei fatti risorse che la legge di stabilità aveva attribuito a questo territorio.

Solo coloro che hanno proposto ricorso e per i quali si è pervenuto ad una sentenza definitiva passata in giudicato potranno ottenere il rimborso del 90% versato in più. Una esigua minoranza rispetto agli aventi diritto.  Ma coloro che hanno scelto la via giudiziaria del ricorso al diniego dell’Agenzia delle Entrate ad effettuare il rimborso non avevano e non hanno bisogno della norma di cui alla Legge di Stabilità per ottenere il rimborso avendo essi scelto di fare valere il proprio diritto per via giudiziaria.

Significativo della enigmaticità della risposta del Governo alla interrogazione  appare il dato fornito dal Sottosegretario in riferimento ai rimborsi effettuati alla data del 10/9/2015 per un totale di 109, tutti riconducibili a sentenze passate in giudicato.

E’ di tutta evidenza che tale tipologia di rimborsi effettuati per dare esecuzione a sentenze definitive non può essere ricomparsa e fatta rientrare nella statistica dei rimborsi da effettuare in applicazione della legge di stabilità atteso che alle sentenze bisogna adeguarsi mentre diverso è lo spirito della norma che prescinde dal riconoscimento del diritto al rimborso ottenuto in sede giudiziaria.

Chi ha fatto ricorso ed ha avuto riconosciuto il proprio diritto non ha invero bisogno di quanto disposto dalla Legge di Stabilità.

Dott. Francesco Caruso

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