Postato in data 4 Ottobre 2017 Da In Al servizio del cittadino

INFILTRAZIONI DI ACQUA IN CONDOMINIO: CHI PAGA?

Le infiltrazioni di acqua rappresentano una delle cause più frequenti di danni subiti dagli appartamenti siti all’interno del condominio. Ma in alcuni casi il risarcimento grava sul condominio e in altri sul singolo proprietario.

QUANDO È RESPONSABILE IL CONDOMINIO
In base all’art. 2051 C.C., il presunto responsabile dei danni che derivano a terzi da un determinato bene è il soggetto che di tale bene ha la custodia.

Di conseguenza, nel caso in cui le infiltrazioni provengano dalla rottura di una tubatura condominiale o di qualsiasi altro bene comune, responsabile per i danni che ne derivano è il condominio, il quale dovrà farsi carico dei lavori di ripristino e del risarcimento dei danni subiti da mobili, arredi e suppellettili.

È infatti proprio il condominio che ha l’obbligo di custodire le parti e gli impianti comuni dell’edificio e quello di garantirne la manutenzione.

Le tubature sono di proprietà condominiale sino a quando non incontrano i contatori dei singoli condomini, mentre quelle di scarico lo sono sino a quando non si collegano con i tubi dei vari appartamenti.

Se invece le infiltrazioni provengono dai muri perimetrali, occorre precisare che essi sono comunque considerati parti comuni, con la conseguenza che il condominio risponde sempre dei danni che gli stessi cagionano. A meno che non riesce a provare che tali danni siano connessi a un grave difetto di costruzione: in tal caso, infatti, il loro risarcimento può essere richiesto, sia dal danneggiato che dal condominio, all’impresa che ha eseguito i lavori, entro dieci anni da quando sono stati ultimati.

Per quanto riguarda, infine, la terrazza a livello, anche se è di proprietà o in godimento esclusivo di un singolo condomino, assolve nei confronti degli appartamenti sottostanti alla medesima funzione di copertura del lastrico solare posto alla sommità dell’edificio.

Di conseguenza rispondono tutti i condomini dei danni cagionati all’appartamento sottostante per le infiltrazioni che provengono dal terrazzo a livello deteriorato per difetto di manutenzione, con le proporzioni indicate all’articolo 1126 c.c..

QUANDO È RESPONSABILE IL PROPRIETARIO
Quando invece le infiltrazioni provengono da tubature di proprietà del singolo condomino è quest’ultimo a dover rispondere dei danni che ne siano derivati.
Insomma, anche in questo caso è il custode del bene ad essere ritenuto, a priori, responsabile dei danni cagionati dal bene stesso a terzi: per potersi esonerare egli non può fare altro che provare che il danno si è verificato per caso fortuito.

In caso di locazione
Nel caso in cui le infiltrazioni provengano da tubature di pertinenza di un singolo edificio, è interessante precisare cosa accade se questo è concesso in locazione.
A tal proposito, occorre chiarire che il proprietario dell’immobile conserva la custodia delle strutture murarie e degli impianti che in esse siano conglobati, mentre è il conduttore a divenire custode degli accessori e delle altre parti di un bene locato.

Così, in pratica, se le infiltrazioni sono causate dalla rottura di un tubo flessibile esterno all’impianto idrico, che poteva essere sostituito senza demolizioni, la responsabilità è del conduttore e non del proprietario.

La Responsabile Zonale U.Di.Con.
Carmela Nobile

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