Postato in data 20 Novembre 2023 Da In Al servizio del cittadino

COSA BISOGNA SAPERE SUL TEMA DELLA “SUCCESSIONE”. NE PARLIAMO CON L’ESPERTO MASSIMO BIAZZO

Massimo Biazzo consulente del lavoro iscritto all’Ordine Provinciale di Ragusa. Attualmente ricopre la carica di consigliere del Consiglio Provinciale di Ragusa

 

Con il termine successione si intende solitamente il momento in cui una o più persone subentrano al posto di un’altra persona in una serie di rapporti giuridici e patrimoniali. La successione avviene a seguito di decesso ed è disciplinata dal codice civile.

Esistono due tipi di successione: testamentaria, quando è regolata da un testamento o legittima quando è disciplinata esclusivamente dalla legge. In ogni caso il nostro ordinamento stabilisce che una quota di eredità, la legittima, spetta di diritto ai parenti più stretti. Tutti i parenti del defunto fino al sesto grado di parentela rientrano nel diritto alla successione e pertanto assumono la qualifica di chiamati all’eredità.

Tralasciando la casistica delle varie combinazioni testamentarie, esaminiamo i reali costi di una successione:

I costi della successione sono divisi in due categorie principali:

  • l’imposta di successione, relativa al patrimonio
  • le imposte ipo-catastali, relative ai soli immobili

Il punto di partenza per la definizione dell’imposta di successione è il censimento e la quantificazione del patrimonio complessivo netto. Si tratta di sommare tutti i beni e i valori che entrano nell’asse ereditario, quali:

  • gli immobili
  • i contanti, i gioielli e i mobili
  • investimenti e conti correnti

Non rientrano invece nell’asse ereditario e quindi su di essi non viene pagata alcuna imposta di successione:

  • i Titoli di Stato
  • gli automezzi (sui quali grava il passaggio di proprietà)
  • il Trattamento di fine rapporto (TFR, tassato secondo regole proprie)
  • le polizze vita e i PIR (Piani Individuali di Risparmio)

L’imposta di successione relativa al patrimonio che va pagata è in funzione di chi sono gli eredi e del valore: al di sotto di una certa soglia per erede, chiamata “franchigia”, non è infatti dovuta alcuna imposta. Ecco le casistiche:

  • il coniuge, gli uniti civili, i figli e i genitori non pagano fino al valore di un milione di euro; per la eventuale quota parte superiore pagano il 4% del valore ricevuto
  • i fratelli e le sorelle non pagano fino al valore di centomila euro; per la quota parte superiore pagano il 6%
  • altri parenti fino al 4° grado pagano il 6% della quota ricevuta, senza franchigie
  • i conviventi e altri parenti più lontani pagano l’8% della quota ricevuta, senza l’applicazione di franchigie

Le imposte ipo-catastali, relative al passaggio di immobili, sono differenziate a seconda se l’utilizzo è come prima abitazione o altri fabbricati. Quando viene usata come prima casa, si paga:

  • un’imposta di trascrizione di 200 euro
  • un’imposta catastale di 200 euro

Quando invece non si tratta dell’abitazione principale, bisogna pagare delle percentuali del cosiddetto “prezzo-valore”, calcolato attraverso apposite formule basate sulla rendita catastale e sulla tipologia di immobile, così definite:

  • un’imposta di trascrizione pari al 2% del prezzo-valore dell’immobile
  • un’imposta catastale pari all’1% del prezzo-valore

I testamenti possono essere fondamentalmente di quattro tipi:

  • olografo: si tratta di un testamento scritto a mano, datato e sottoscritto; 
  • pubblico: è il testamento sottoscritto alla presenza di un notaio e di due testimoni;
  • segreto: è il testamento ricevuto dal notaio in busta chiusa;
  • speciale: si tratta di un testamento redatto in condizioni di emergenza o di pericolo di vita; 

La dichiarazione di successione deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate entro 12 mesi dall’evento ed entro 30 gg dalla presentazione si deve presentare la voltura degli immobili all’ufficio provinciale competente per avere il possesso del bene. L’eredità può essere accettata, rifiutata o accettata con beneficio di inventario. In presenza di debiti, l’erede è tenuto a rimborsare i debiti solo nella misura di quanto è stato ricevuto.

Cdl Massimo Biazzo

 

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